Associazione Nazionale Giuristi In Centro - Cod.Fisc.97576960583
ADR
Alternative Dispute
Resolutions
Il recepimento della
direttiva europea ed i
riflessi nel comparto
dei centri commerciali
La mediazione, risponde certamente alle più elementari e
naturali esigenze connesse con la vita all’interno di una
qualunque struttura sociale. La risoluzione delle controversie,
sottratta ad un giudice togato e demandata ad un soggetto terzo,
affidabile rispetto ad entrambi i contendenti, affonda le proprie
origini nell’antichità salvo poi, progressivamente, aver lasciato il
posto all’egemonia della giustizia amministrata dallo Stato, vuoi
per la progressiva espansione delle strutture sociali e della loro
complessità, vuoi per il progressivo imbrigliamento della
mediazione, delle sue forme e procedure, nell’ambito di
meccanismi, come l’arbitrato, analoghi a quelli della procedura
ordinaria.
Il 28 ottobre 2009, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega
conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 introduce la disciplina obbligatoria della mediazione finalizzata alla
conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione del contenzioso e di diffusione
della cultura del ricorso a soluzioni alternative a quelle giudiziali.
Lo schema di decreto, recepisce la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce,
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, con particolare riferimento all’introduzione
delle cd ADR: Alternative Dispute Resolution.
L’art.5 dello schema di decreto, infatti, prevede che <<Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o
con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi
del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il
procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale…>>
La portata della nuova normativa nel comparto dei centri commerciali, appare evidente e gli operatori del settore, i
costruttori, i fondi d’investimento, le società di gestione, gli affittanti, gli affittuari ecc., debbono, rapidamente,
confrontarsi sulla materia ed approntare idonei strumenti ed apparati in grado di adeguarsi alla stessa.