Associazione Nazionale Giuristi In Centro - Cod.Fisc.97576960583
Il diritto nei Centri Commerciali
ADR Alternative Dispute Resolutions
Il recepimento della direttiva europea ed i riflessi nel comparto dei centri commerciali
La mediazione, risponde certamente alle più elementari e naturali  esigenze connesse con la vita all’interno di una  qualunque struttura sociale. La risoluzione delle controversie, sottratta ad un giudice togato e demandata ad un soggetto terzo, affidabile rispetto ad entrambi i contendenti, affonda le proprie origini nell’antichità salvo poi, progressivamente, aver lasciato il posto all’egemonia della giustizia amministrata dallo Stato, vuoi per la progressiva espansione delle strutture sociali e della loro complessità,  vuoi per il progressivo imbrigliamento della mediazione, delle sue forme e procedure, nell’ambito di meccanismi, come l’arbitrato,  analoghi a quelli della procedura ordinaria.
Il 28 ottobre 2009, il Consiglio dei Ministri ha approvato  uno schema di decreto legislativo che, in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 introduce la disciplina obbligatoria della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione del contenzioso e di diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative a quelle giudiziali. Lo schema di decreto, recepisce la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, con particolare riferimento all’introduzione delle cd ADR: Alternative Dispute Resolution. L’art.5 dello schema di decreto,   infatti, prevede che <<Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale>> La portata della nuova normativa nel comparto dei centri commerciali, appare evidente e gli operatori del settore, i costruttori, i fondi d’investimento, le società di gestione, gli affittanti, gli affittuari ecc.,  debbono, rapidamente, confrontarsi sulla materia  ed approntare idonei strumenti ed apparati in grado di adeguarsi alla stessa.
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